Art. 4.
(Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni).

      1. I componenti del Consiglio nazionale sono eletti dagli iscritti all'albo professionale con le modalità definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
      2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio nazionale venga a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista.
      3. I componenti di cui al comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.